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Opere pubbliche

Art. 38

 Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni  pubblicano le  informazioni relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144, incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro nominativi.

 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

  2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Data di pubblicazione: 30-12-2014
Data aggiornamento: 15-03-2023
Referente: SC Gestione tecnico patrimoniale