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Informazioni ambientali

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

 1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge  16  marzo

2001, n. 108decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso alle informazioni  ambientali  di  cui  all' articolo  5  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e' in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui all' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati, qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

Dati non di pertinenza dell'azienda socio sanitaria territoriale.

Data di pubblicazione: 30-08-2013
Data aggiornamento: 25-01-2024
Referente: SC Affari generali