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Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Art. 28

Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e provinciali

 

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province, autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Dati non di pertinenza dell'azienda socio sanitaria territoriale

Data di pubblicazione: 09-07-2014
Data aggiornamento: 05-01-2024
Referente: SC Affari generali