Norma di riferimento
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, di seguito viene pubblicata:
la nota del 18/09/2019, prot. n. 18806, trasmessa dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
la deliberazione n. 310/2021/PRSS del 15 dicembre 2021 della Corte dei Conti_ Sezione regionale di controllo per la Lombardia
la deliberazione n. 281/2023/PRSS del 6 dicembre 2023 della Corte dei Conti_ Sezione regionale di controllo per la Lombardia