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Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena accessibilita' e comprensibilita'.

 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.