Invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità

A decorrere dall’1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.

Per l’avvio della pratica bisogna
  • rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc...) che compilerà un certificato online, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni.
  • inoltrare la domanda online autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.
Successivamente riceverai una lettera di convocazione a visita con indicazione della sede, del giorno e dell'orario. La visita avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all’INPS.

La richiesta di visita domiciliare
  • é limitata alle situazione di reale intrasportabilità per la quale lo spostamento (anche tramite mezzi di assistenza pubblica o privata) è pericoloso per l'assistito o per altri
  • è subordinata alla produzione da parte della segreteria degli uffici invalidi, competente per residenza, della certificazione del medico curante che esprima chiaramente la motivazione dell'impossibilità al trasporto.
Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti alla visita per due volte senza giustificato motivo, la domanda è archiviata. La persona dovrà ripresentare una nuova domanda. 

Noi ci occupiamo di eseguire gli accertamenti sanitari in pazienti con
  • minorazioni anatomiche o di natura psichica: di qualsiasi età che a causa d’infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbiano una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (se minore o ultrasessantacinquenne). Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un'invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio. La Commissione valuta ed esprime un giudizio in base al quale possono scaturire benefici di carattere non direttamente economico (es. protesi e ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.) o economico (dall'assegno d’invalidità all'assegno di accompagnamento). (Riferimento normativo: Legge 30/3/71 n. 118 e succ. modifiche e integrazioni)
  • con cecità o con un minimo residuo visivo, con eventuale correzione, in ambo gli occhi non superiore a 1/20, oppure con riduzione del campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 10%. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un'invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile. (Riferimento normativo: Legge 27/5/70 n. 382 e succ. modifiche e integrazioni).
  • con sordità: persona affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un'invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile. (Riferimento normativo: Legge 26/05/70 n. 381 e succ. modifiche e integrazioni )
  • con handicap: persona affetta da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Possono presentare tale domanda anche soggetti titolari di altre forme d'invalidità (civile, di lavoro, di guerra, di servizio, cecità civile o sordomutismo). Il certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni di carattere fiscale (esenzione IVA) o lavorativo (fruizione di permessi lavorativi). (Riferimento normativo: Legge 5/2/92 n. 104  e succ. modifiche e integrazioni)
  • con disabilità: persona in età lavorativa, già riconosciuta invalida civile in misura superiore al 45% oppure sorda o cieca  (anche contestualmente alla richiesta di invalidità, cecità o sordomutismo). Con il giudizio della Commissione il disabile può iscriversi alle liste del collocamento mirato presso i Centri per l'Impiego del proprio territorio o, se già lavora, passare in "quota invalidi" nella propria azienda (in tal caso è necessario però che sia titolare di invalidità civile nella misura pari o superiore al 60%). (Riferimento normativo: Legge 12/3/99 n. 68 e succ. modifiche e integrazioni ).

Documentazione necessaria

  1. Originale del certificato medico trasmesso all’INPS timbrato e firmato
  2. Documento di identità 
  3. Documentazione sanitaria (pregressa e recente) ritenuta utile a comprovare la patologia denunciata (la documentazione prodotta dovrà essere preferibilmente rilasciata da struttura pubblica o accreditata):
  • INVALIDITA': certificazioni che evidenziano le diverse patologie/infermità (certificati specialistici, relazioni di dimissione, cartelle cliniche, cartellini clinici, ecc...)
  • CECITA': certificato oculistico attestante il residuo visivo, con eventuale correzione, in entrambi gli occhi, e/o il deficit campimetrico con allegato il campo visivo binoculare percentualizzato (secondo il metodo Zingirian & Gandolfo)
  • SORDITA': certificato dell’otorino, esame audiometrico ed esame impedenzometrico 
  • HANDICAP: certificati specialistici inerenti le patologie/infermità
  • DISABILITA': verbale d’invalidità
  • AGGRAVAMENTI: il certificato medico dovrà evidenziare le modifiche del quadro clinico rispetto alla precedente visita della Commissione e la documentazione sanitaria dovrà essere successiva al precedente riconosciment
Sede della visita
Gli accertamenti sanitari si svolgono, previa convocazione diretta del richiedente, presso le sedi territorialmente competenti. Per l'ASST Papa Giovanni XXIII le visite si svolgono a Bergamo in Via Borgo Palazzo o a Zogno in Piazza Belotti 1
 
Termine seduta
La commissione a conclusione della visita redige un verbale e lo trasmette alla sede INPS di Bergamo, che confermerà o modificherà il giudizio della Commissione Invalidi, eventualmente anche facendo direttamente un nuovo accertamento (all’INPS). L’esito di tale accertamento è comunicato, via lettera, dall’INPS che provvederà anche per gli eventuali benefici economici (assegni, pensioni, indennità) di cui avrà diritto.
 
Ricorso
In caso di esito negativo, ai sensi della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 art. 42 comma 3 , l'interessato potrà presentare ricorso per via giurisdizionale davanti al giudice ordinario entro 180 giorni dalla data di ricevimento del giudizio (Tribunale - Sezione Lavoro).