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Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità - incompatibilità dei dirigenti non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non)

D.Lgs n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Art. 3, comma 1:

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; (2)

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Art. 20, "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità":

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Con deliberazione n. 149 del 22 dicembre 2014,  l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è intervenuta in materia di inconferibilità e incompatibilità nel settore sanitario, chiarendo che "le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi....devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitarito".

Con successiva deliberazione n. n. 1146 del 25 settembre 2019, l'ANAC ha stabilito che gli incarichi dirigenziali- non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) - svolti nell’ambito degli enti del servizio sanitario, rientrano nella definizione di “Incarichi dirigenziali interni e esterni” di cui all’art. 3, co.1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

 

Data di pubblicazione: 16-10-2014
Data aggiornamento: 02-02-2024
Referente: UOC Affari istituzionali e generali