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Corte dei conti

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, di seguito viene pubblicata:

la nota del 18/09/2019, prot. n. 18806,  trasmessa dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

la deliberazione n. 310/2021/PRSS del 15 dicembre 2021 della Corte dei Conti_ Sezione regionale di controllo per la Lombardia

la deliberazione n. 281/2023/PRSS del 6 dicembre 2023 della Corte dei Conti_ Sezione regionale di controllo per la Lombardia

 

 

Data di pubblicazione: 26-01-2017
Data aggiornamento: 21-12-2023
Referente: SC Affari generali