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Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

comma 2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

L'art. 29, comma 2,  del D.lgs n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il documento di cui all'art. 19 del D.lgs n. 91/2011 denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

 

Data di pubblicazione: 22-12-2014
Data aggiornamento: 05-07-2023
Referente: SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità